Dia e Scia – le differenze

Chiunque abbia avuto bisogno di ampliare o ristrutturare o costruire ex novo un edificio ha sicuramente sentito parlare di Dia e Scia. Si tratta di due acronimi che stanno per ‘Documento di inizio attività’ (DIA) e per ‘Segnalazione certificata di inizio attività’ (SCIA).

La Dia deve essere presentata allo Sportello Unico del comune di pertinenza un mese prima dell’inizio dei lavori e deve essere redatta da un tecnico abilitato, sia esso un geometra o un architetto. Lo sportello unico poi può richiedere un’integrazione della documentazione presentata o addirittura bloccare l’inizio dei lavori comunicando al tecnico incaricato le ragioni della decisione. A quel punto il geometra o l’architetto hanno la possibilità di modificare il progetto al fine di renderlo conforme e ripresentarlo nuovamente al vaglio dei tecnici comunali. Passati i 30 giorni previsti dalla legge si può procedere con l’avvio dell’intervento. La documentazione necessaria da presentare nella denuncia varia da comune a comune, ma solitamente si richiede una relazione a firma di un tecnico e un progetto conforme alle norme edilizie locali e di sicurezza igienico-sanitarie. Il documento di inizio attività deve essere corredato dai dati dell’impresa che dovrà eseguire i lavori, del progettista e del direttore del cantiere. Ad opera terminata, infine, il comune rilascia al proprietario dell’immobile il certificato di collaudo finale. La Dia semplice è completamente gratuita, mentre, la Super Dia prevede il pagamento delle spese di costruzione.

La Scia, invece, dovrebbe sostituire la Dia per le opere di minore entità e va ugualmente presentata al comune di pertinenza da un tecnico abilitato. A differenza della Dia, però, con la Scia l’inizio dei lavori può avvenire contestualmente alla presentazione della denuncia senza bisogno di attendere i 30 giorni previsti per la Dia. Il comune, però, ha comunque 60 giorni di tempo per chiedere l’integrazione dei documenti o, eventualmente, per bloccare i lavori.

La Scia non può sostituire la Dia in presenza di vincoli paesaggistici o archeologici.

Sono escluse anche tutte le nuove costruzioni o le ristrutturazioni che implicano modifiche di volume o della sagoma dell’edificio.

Si può, invece, ricorrere al titolo abilitativo semplificato in caso di restauro e risanamento conservativo degli edifici, di manutenzione strutturale, di frazionamento o accorpamento di più unità abitative, realizzazione di parcheggi o apertura di finestre. Occorre, invece, ricorrere alla Dia per gli interventi di ristrutturazione più importanti perchè vanno a modificare in tutto o in parte la forma e la struttura dell’edificio e in caso di nuova costruzione.