Imu e tasi sulla casa e terreni 2016

Si sta avvicinando anche quest’anno la classica scadenza di giugno per il pagamento dell’IMU e della TASI su case e terreni.
Per questo 2016 sono previste specifiche riduzioni ed esenzioni che consentono a determinate categorie di proprietari di risparmiare nel complesso sugli importi dovuti per le due tasse sugli immobili.
Vediamole dunque nel dettaglio, cercando di capire caso per caso quali sono i requisiti per poter usufruire dei benefici.

IMU e TASI: le novità del 2016

Le innovazioni in fatto di pagamento di IMU e TASI sono state introdotte dalla nuova Legge di Stabilità 2016 e riguardano determinati tipi di abitazioni e di terreni.
La novità più importante di questo 2016 sta nella cancellazione della TASI su prime case e relative pertinenze.
Fino allo scorso anno anche gli inquilini degli immobili in affitto erano obbligati al pagamento della TASI. Per legge, tale imposta doveva essere corrisposta dall’inquilino in una percentuale stabilita da apposita delibera comunale, mentre al proprietario toccava il pagamento della restante parte. Da quest’anno invece, per la prima casa l’imposta è stata totalmente abolita e questo riguarda dunque anche gli inquilini, mentre per le seconde case e per gli altri immobili, la TASI continua a essere dovuta in percentuali diverse sia dall’inquilino che dal proprietario.
TasiPer quanto riguarda l’IMU, invece, l’imposta viene pagata soltanto dai proprietari delle seconde case e di altri immobili ad uso privato o commerciale.
Altra novità molto importante riguarda il comodato d’uso. Si tratta nello specifico di una riduzione del 50% della base imponibile per tutti quegli immobili che sono stati concessi dal proprietario in comodato d’uso a parenti di primo grado. La riduzione è valevole per IMU e TASI. Si parla dunque di abitazioni che un padre concede ai figli o viceversa, mentre non valgono eventuali concessioni in comodato d’uso a nipoti, che già sono fuori dal primo grado della parentela. Si tratta di un’agevolazione che a partire da quest’anno – ed è questa la novità più importante – ha valore a livello nazionale e non è legata alle decisioni prese dai singoli comuni.
Unico neo di questa riforma che riguarda il comodato d’uso è la forte restrizione che è stata introdotta. Molto strette sono infatti le maglie per l’accesso all’agevolazione. Nello specifico vi rientra soltanto chi è proprietario di un immobile o di due immobili (di cui uno corrisponda alla sua abitazione principale), che siano ubicati nello stesso suo comune di residenza. Altro dettaglio importante è che le abitazioni di lusso non rientrano in questa legge e dunque non possono godere delle agevolazioni riservate al comodato d’uso gratuito.
Sempre in merito all’IMU, un’altra esenzione importante è quella che riguarda le cooperative edilizie e alcune tipologie di terreni agricoli, che la legge esonera totalmente dal pagamento.
Per quanto riguarda le cooperative edilizie, sulla base della nuova Legge di Stabilità 2016, sono esonerati dal pagamento di IMU e TASI tutti quegli immobili di proprietà di tali cooperative, che rientrano in una delle seguenti condizioni:
sono rimasti invenduti e quindi restano ancora di proprietà delle cooperative stesse;
– sono stati assegnati ai soci, i quali li utilizzano come abitazione principale ed hanno lì la residenza;
– sono occupati da soci che momentaneamente occupano gli immobili, pur non essendovi residenti.
Per quanto riguarda invece i terreni agricoli, rientrano nell’esonero tutti quei terreni che rispondono alle seguenti condizioni:
terreni che sono ubicati in una delle seguenti piccole isole del territorio nazionale, che sono Pantelleria, Tremiti, Eolie, Suscitane, Pelagie, Partenopee, Ponziane, Toscane, del nord della Sardegna, del Mar Ligure, del Lago d’Iseo. In questo caso, per tutti questi terreni, l’esenzione ha validità anche se gli stessi non sono impiegati a fini agricoli, ma restano semplicemente incolti.
terreni che fanno parte delle Comunità Montane. La differenza rispetto allo scorso anno è che non esiste più distinzione tra i comuni montani e quelli parzialmente montani, che precedentemente erano invece esclusi dall’esonero. L’elenco ufficiale dei comuni montani è stato pubblicato nel 1993 con apposita circolare del Ministero e può essere consultato liberamente anche in internet.
terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli che esercitano tale attività a livello professionale (IAP).
terreni agricoli, destinati a silvicoltura, sui quali sono stati dunque impiantati dei boschi, o sui quali viene effettuata attività di allevamento di animali e la cui proprietà risulti collettiva indivisibile e inusucapibile.
arton27144Un altro aspetto molto interessante riguarda i canoni concordati relativi all’affitto di seconde case, per i quali è prevista non l’esenzione totale dal pagamento dell’IMU e della TASI, ma un importante sconto sul dovuto. Si tratta nello specifico di una riduzione che consente di pagare soltanto il 25% dell’importo totale.
Un regolamento a parte è stato infine introdotto per gli ex coniugi, che hanno già ottenuto il divorzio in tribunale. Sono state previste infatti specifiche normative che consentono di ripartire in modo più equo le tasse dovute. In caso di divorzio, con uno dei due coniugi che abbandona il tetto coniugale, è il coniuge rimasto a risiedere nell’abitazione che deve pagare le imposte dovute sulla casa. Naturalmente questa norma può essere applicata solo nel caso in cui sia già stata emanata apposita sentenza di divorzio da parte del tribunale e dunque non vi sia più alcun vincolo tra i due soggetti. Ma cosa accade quando è il marito ad essere proprietario dell’immobile nel quale dopo la separazione restano l’ex moglie e gli eventuali figli? Chi dei due ex coniugi è tenuto a pagare IMU e TASI? In casi come questo, partendo dal presupposto che la proprietà dell’immobile risulti al marito per il 100% e ponendo il caso in cui il marito si sia trasferito in un secondo immobile, anch’esso di sua proprietà al 100%, su quale delle due abitazioni egli dovrà pagare IMU e TASI? La legge ha stabilito che da quest’anno sarà considerata abitazione principale quella presso la quale l’uomo risiede e su di essa ed eventuali pertinenze egli non sarà dunque costretto a pagare l’IMU che, come abbiamo detto, per le prime case non è dovuta. Questo discorso vale sia per l’abitazione che ha lasciato in uso alla ex, sia per quella in cui è andato a vivere.
Va posta la dovuta attenzione anche alla questione delle diverse residenze dei coniugi nell’ambito di uno stesso comune. Fino allo scorso anno poteva accadere che due coniugi in possesso di due immobili ubicati entrambi nel territorio di uno stesso comune potessero indicare due residenze diverse. In pratica il marito indicava di risiedere in una delle due case e la moglie nell’altra. In una situazione di questo tipo, non si andavano a pagare l’IMU e la TASI su nessuno dei due immobili in questione, entrambi da considerarsi prima casa per ciascuno dei due coniugi. Dal 2016 ciò non sarà più possibile. Si potrà continuare a dichiarare una residenza diversa per ogni coniuge, ma questo dettaglio non potrà più essere utilizzato per poter accedere alle agevolazioni, a meno che i due immobili non siano ubicati in due diversi comuni. Ciò significa che soltanto una delle due abitazioni potrà essere considerata abitazione principale e potrà dunque andare a beneficiare delle agevolazioni destinate alle prime case, mentre sull’altra si pagheranno le tasse dovute. Questo perché il discorso dell’abitazione principale a partire da quest’anno riguarderà non più la singola persona proprietaria di un immobile, ma l’intero nucleo familiare e per ogni famiglia soltanto un’abitazione potrà essere considerata prima casa. La residenza dunque non sarà più influente come una volta su questo aspetto della tassazione.

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Cosa non è cambiato rispetto allo scorso anno

Gli elementi che non sono stati modificati rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il pagamento di IMU e TASI sugli immobili sono la scadenza e la modalità di calcolo dei due tributi.
Il calcolo si effettua a partire dalla rivalutazione della rendita catastale degli immobili, naturalmente tenendo conto della percentuale di possesso e del periodo dell’anno, nel caso esso non corrisponda a 12 mesi. La scadenza per i pagamenti è fissata, come ogni anno, per la prima rata al 16 giugno e per la seconda al 16 dicembre.
Il pagamento dei due tributi avviene mediante un semplice modello F24 (sito per calcolare la somma da pagare e stampare F24 http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php), che una volta compilato con il codice tributo e l’importo dovuto, può essere presentato sia presso la banca che ad un ufficio postale. La regola vale però soltanto per le somme il cui importo sia inferiore a 1.000 euro. Per tutti gli importi superiori è necessario effettuare il pagamento per via telematica, usando l’internet banking, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato, come un commercialista, che può procedere al versamento del tributo per conto del contribuente.