L’usucapione

L’usucapione, dal latino uso-capere, ovvero, prendere con l’uso, è una delle leggi italiane più antiche tutt’ora esistenti. L’usucapione è un principio di diritto regolato dall’articolo 1158 del codice civile e seguenti, e consiste nell’acquisizione del diritto di proprietà di un bene, mobile o immobile, grazie al possesso continuato dello stesso per 20 anni – o per 10 nel caso dell’usucapione abbreviata – da parte della stessa persona.
Per potersi avvalere del diritto di usucapione il possesso del bene deve essere continuato e non interrotto – per interruzione si intende la privazione del bene per almeno un anno – il possesso della cosa deve essere pacifico e pubblico, il bene non può essere acquisito né in modo violento né clandestinamente e deve essere inequivoco, non devono esserci dubbio o incertezze sulla titolarità della proprietà. Per usucapire un bene è necessario un possesso esclusivo dell’immobile che escluda la possibilità di possesso da parte di eventuali altri possessori.

La legge richiede che il proprietario del bene in questione abbia un comportamento omissivo nell’arco dei 20 anni. Il proprietario non deve aver apportato modifiche o abbellimenti alla proprietà e non deve essersi curato in alcun modo della manutenzione. In caso contrario l’usucapione non può avere effetto.
In sintesi l’usucapione si concretizza, indipendentemente da quanto ufficialmente registrato al catasto immobiliare, quando si è in possesso di un bene e lo si utilizza pubblicamente come proprio per 20 anni senza che altri abbiano ad avanzare pretese. Spetta all’usucapiente provare di aver goduto di quel determinato bene il tempo necessario per acquisirne il diritto di possesso. L’acquisizione del diritto avviene ex-lege, ovvero, diventa tale alla scadenza dei 20 anni di possesso. Il beneficiario dell’usucapione può comunque richiedere un “giudizio di accertamento” per ottenerne la certificazione, affinchè un giudice decreti il passaggio di proprietà effettivo. Sono esclusi dall’usucapione i beni demaniali e del patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici territoriali. Il ciclo di usucapione viene a cessare nel momento in cui il proprietario del bene si palesa o reclama la titolarietà del bene. In quel caso l’usucapione viene interrotta all’atto in cui il proprietario agisce contro il possessore per rientrare in possesso del bene.

  • Per i beni immobili i tempi per il diritto di usucapione sono i seguenti:
  • Beni immobili: 20 anni


Beni immobili acquistati in buona fede da chi non è proprietario: 10 anni dalla data della trascrizione
Gli anni di possesso possono scendere a 15 se si tratta di fondi rustici con redditi molto bassi.