Decreto del fare: cosa cambia per l’edilizia

Il decreto del fare è finalmente legge. Dopo l’approvazione definitiva della Camera e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 20 agosto scorso, tutto il suo contenuto e le sue novità sono ufficialmente attuative. Oltre alle disposizioni per il rilancio dell’economia, il Governo Letta ha inteso apportare alcune novità anche nel campo dell’edilizia, in accolta alle molteplici proposte dell’Associazione dei Costruttori Edili. Le nuove norme sono contenute nella fattispecie nell’articolo 30 intitolato proprio Semplificazioni in materia di edilizia, per l’edilizia privata e nell’art.39 per le autorizzazioni paesaggistiche. Le novità introdotte sono molteplici e riguardano ad esempio la Scia(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), i permessi di costruire, i certificati di agibilità e la regolamentazione delle distanze fra i fabbricati. Ma la novità più importante riguarda la definizione di ristrutturazione edilizia e la sua estensione di competenza anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici con una sagoma o aspetto differenti da quello precedente.

Praticamente, se un edificio viene demolito e ricostruito con una sagoma diversa, ma con la medesima volumetria, non verrà più considerato come un intervento di “edilizia pesante” e di conseguenza non sarà più necessaria la richiesta del Permesso di Costruire, basterà esibire semplicemente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, cosiddetta SCIA, che sostituisce la vecchia DIA semplificando l’iter burocratico e consentendo all’ impresa di iniziare e modificare un’attività immediatamente, senza aspettare eventuali scadenze di termini. Questo iter semplificato, consente alle imprese di iniziare il lavori addirittura nel medesimo giorno in cui viene presentata la SCIA, fatta eccezione però per interventi fatti nei centri storici o in zone sottoposte a vincoli artistici, culturali ed ambientali, per le quali sarà doveroso attendere 30 giorni. In questi ultimi casi, saranno i Comuni a decidere in merito: vale a dire che nelle zone “A” dei piani regolatori comunali, saranno le stesse amministrazioni a decidere se e dove potrà presentarsi una SCIA in caso di variazioni di sagoma. Il Decreto prevede a tal proposito, che i Comuni entro il 30 giugno del 2014 dovranno prevedere e delimitare quelle aree in cui non potrà essere applicata la semplice SCIA per interventi “pesanti”. Per tutti quei Comuni che non adempiranno a tale obbligo, si prevede l’intervento di un commissario del Ministero delle Infrastrutture, che delibererà in merito. Nel frattempo viene adottato una sorta di periodo transitorio, cioè fino a quando i Comuni non adottano le deliberazioni attinenti alle zone “A” non potrà essere adottata la Scia, ma si dovrà ricorrere al PdC. Inoltre il Decreto prevede la possibilità di prorogare di due anni, i termini circa l’inizio e la fine dei lavori, per tutti i Permessi di costruire, per le Die e Scia, che sono stati rilasciati prima dell’ entrata in vigore del 21 giugno 2013. Prorogata anche di 3 anni la validità di inizio e fine lavori delle lottizzazioni che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2012. Altra rilevante novità riguarda il Certificato di Agibilità, che verrà sostituito da una dichiarazione che attesta la conformità del progetto, l’agibilità e la conformità dei lavori. Tale certificato può essere redatto e presentato dal direttore dei lavori come da qualsiasi altro tecnico abilitato. Il Cerificato di Agibilità potrà anche essere richiesto in modalità “parziale” cioè relativo ad una parte del fabbricato o ad una unità singola, purchè tali porzioni siano autonome, complete, collaudate e funzionali alle opere di urbanizzazione. Per quanto riguarda le novità di rilievo circa il Permesso di Costruire, è stato abolito il silenzio-assenzo nei casi specifici di interventi con vincoli ambientali e paesaggistici, quindi decorsi i termini, in caso di mancata risposta dall’ente, la domanda deve ritenersi come respinta. Il responsabile del procediemento dovrà però comunicare il diniego al richiedente, e indicare le autorità e le modalità con cui sarà possibile effettuare un ricorso. E’ stato inoltre abolito l’obbligo di indire una conferenza di servizi se un eventuale vincolo non ricade su un’amministrazione comunale di competenza.

Il fine è quello di evitare inutili perdite di tempo. Ancora altre novità sono state introdotte sulle distanze tra fabbricati. In particolare le regioni e le province autonome, possono applicare delle deroghe rispetto al DM 1444/68, che fissa i limiti di distanza fra i fabbricati. In casi di revisioni o di definizioni di piani urbanistici, in deroga al precedente decreto, gli enti suddetti potranno prevedere specifiche disposizioni in merito a spazi verdi, parcheggi ed insediamenti residenziali o produttivi. Tale norma precisa inoltre che le regioni e le province autonome, eserciteranno questi poteri derogatori, fermo restando il potere e la competenza statale in merito all’ordinamento civile con specifico riferimento ai diritti di proprietà ed alle relativa normativa del codice civile. Inoltre, circa le autorizzazioni paesaggistiche, è stato modificato il termine di efficacia. In caso di lavori che sono iniziati entro i 5 anni decorrenti dalla data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione, l’efficacia quinquennale del nulla-osta, si estende a tutta la durata dei lavori stessi. Durante la conversione del Decreto legge l’Ance, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ha eseguito un’intenso “pressing” politico ed istituzionale portando alla conferma di tutte le normative adottate nel Decreto. E’ stato confermato infine l’accesso dei professionisti al Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi. Approvato inoltre un indennizzo per i ritardi cauati dalle pubbliche amministrazioni che, in caso di conclusione dei procedimenti oltre i termini di chiusura, saranno obbligate a risarcire ai privati 30 euro al giorno, con tetto massimo di 2000 euro.